Ristrutturare una casa non è semplice, soprattutto quando percepiamo che ha bisogno di interventi multipli dovuti all’usura e all’invecchiamento. Non solo, magari ci accorgiamo che spendiamo un patrimonio per riscaldare, raffrescare. Oggi attraverso il Super Ecobonus 110% puoi risolvere i tuoi problemi. Il Decreto Legislativo che regola questa nuova norma, prevede la detrazione fiscale al 110% sulle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi sia di miglioramento dell’efficienza energetica nonché di adeguamento antisismico degli immobili.
CHI SONO I BENEFICIARI?
I soggetti che possono beneficiare del Superecobonus e del Sismabonus sono le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa o professioni: proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari o affittuari di immobili per un massimo di due 2 proprietà.
SU QUALI IMMOBILI SI APPLICA?
L’agevolazione è prevista per:
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Singoli appartamenti,
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Unità immobiliari indipendenti (fino ad un massimo di due)
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Condomini.
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Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
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Enti del Terzo Settore
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Istituti autonomi case popolari (IACP)
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Associazioni o società sportive registrate (solo sulle parti immobiliari destinati a spogliatoi)
Sono escluse le abitazioni signorili (A1), i castelli (A9) e le ville (A8)
QUALI SONO GLI INTERVENTI COPERTI DAL BONUS?
I lavori che danno diritto al Super Ecobonus si dividono in due categorie: A. Interventi Trainanti; B. Interventi non Trainanti o Trainati.
A. Interventi Trainanti primari che sono necessari e obbligati per ottenere i benefici al 110%:
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Il Primo intervento trainante è l’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali opache per almeno il 25% della superficie lorda dell’edificio. Il cappotto termico deve utilizzare materiale isolante rispettoso dei criteri disciplinati dal DM 1 ottobre 2017 certificati CAM (prodotti conformi a Criteri Ambientali Minimi). Noi utilizziamo solo prodotti naturali certificati in bio edilizia annullando di fatto gli impatti ambientali.
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Secondo intervento trainante prevede come obbligatorio, sugli edifici unifamiliari la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria con sistemi più efficienti. Per i Condomini valgono le stesse regole ma gli impianti devono essere centralizzati.
Si possono utilizzare le seguenti tipologie di interventi:
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generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
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generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
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apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
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sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;
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collettori solari a Pompa di calore, a condensazione, Ibridi.
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per edifici che ubicati esclusivamente in aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.
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Terzo intervento trainante previsto è quello per le attività antisismiche di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 che già regolamentavano il Sismabonus. Il Super Sismabonus è applicabile sia su tutti gli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per attività produttive.
B. Il Superecobonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno dei primi due interventi trainanti precedentemente elencati:
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Installazione di pannelli solari Fotovoltaici
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Installazione sistemi di accumulo elettrico
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Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
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Sostituzione degli infissi
COME SI DETRAE?
Sono state definite 3 opzioni:
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La detrazione fiscale IRPEF 110% per il soggetto richiedente ripartita in 5 anni. Detrai tutto e guadagni il 10%
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La possibilità di trasferire la detrazione o di domandare al fornitore uno sconto immediato in fattura del 100% prevedendo la facoltà per quest’ultimo di trasferire ulteriormente il credito.
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La cessione del credito a istituti bancari o intermediari finanziari al 110%. Devi fare una richiesta e un accordo con uno dei soggetti predisposti. Non anticipi niente pagano loro in una o più tranche.
ATTENZIONE SE NON PUOI ACCEDERE AL SUPER ECOBONUS 110%, TI RICORDIAMO CHE PER GLI INTERVENTI SOPRA ELENCATI RIMANGONO LE VECCHIE DETRAZIONI DEL 50% CHE POTRAI TRASFORMARE ANCHE IN CESSIONE DEL CREDITO RIVOLGENDOTI AD UNA BANCA.
QUALI SONO I LIMITI DI SPESA RIMBORSABILI?
La legge fissa dei massimi di spesa degli interventi che potranno essere sottoposti a detrazione del 110%.
Per gli interventi di isolamento termico (vedi intervento trainante 1.):
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€ 50.000 per edifici unifamigliari
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€ 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
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€ 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio con più di otto unità immobiliari.
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (vedi intervento trainante 2.):
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€ 30.000 per edifici unifamigliari
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€ 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
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€ 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio con più di otto unità immobiliari.
Per il Sismabonus c’è una copertura per una spesa massima pari a € 96.000. Per qualsiasi intervento di ristrutturazione volto a ridurre il rischio sismico dell’immobile a patto che si trovi in Zona Sismica 1; 2; 3.
CHE COS’È’ IL VISTO DI CONFORMITÀ?
E’ un documento necessario e obbligatorio ai sensi di legge dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il documento raccoglie tutta la documentazione necessaria rilasciata dai singoli professionisti preposti e verifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi che usufruiscono della detrazione in accordo ai previsti decreti ministeriali. Questo documento cumulativo è rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF. L’ente che controlla e vigila la Conformità anche con sopralluoghi sulla corretta presentazione è ENEA. Se volete approfondire vi potete scaricare la GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Se sei veramente interessato a realizzare gli interventi di ristrutturazione ammissibili attraverso Super Ecobonus e Super Sismabonus, se vuoi saperne di più acquisendo conoscenza e consapevolezza riguardo a questa meravigliosa opportunità: ISCRIVITI AI NOSTRI MINI-CORSI ON LINE. Saranno solo 3 incontri dove avrai l’opportunità di comprendere cosa è necessario fare, qual’è il percorso da intraprendere, i ruoli e le competenze dei vari professionisti a cui vi dovrete riferire, quali sono rischi e come evitarli, conoscere i professionisti che vi potranno realizzare i lavori da voi richiesti. ISCRIVITI. Il corso è accessibile solo a privati che vogliono usufruire delle agevolazioni. Per Professionisti e Aziende che richiedono lavoro iscriversi QUI
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